Circolare nr.06/2022
Oggetto: Nuovi testi nelle autorizzazioni dell’Albo Gestori Ambientali
Destinatari: Imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali
Entrata in vigore: 15 marzo 2022
La presente per comunicare che dal 15/03/2022 entreranno in vigore i nuovi testi delle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni dell’Albo Gestori Ambientali, pubblicati con Delibera nr. 3 del 07/02/2022:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/115-Del3_07.02.2022.pdf
Per la lettura, quindi per conoscere quanto applicabile alla Vs. azienda, Vi consigliamo di seguire il seguente schema:https://www.ecoricerche.net/wp-content/uploads/2022/03/SCHEMA.jpg
Alcuni focus sulle novità:
per tutte le categorie non sarà più necessario che le copie degli atti presenti a bordo dei mezzi o sui cantieri (in caso di bonifica) riportino l’autocertificazione di “atto acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale (…)” che Vi avevamo illustrato nella ns. circolare nr. 7 del 2017;
per quanto riguarda il trasporto (tranne catt. 2bis, 2ter,6 e ferrovia) è stato modificato il punto che recitava:
“E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;”
nel seguente modo:
“Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;”
per le catt. 2bis e 2ter è stato modificato il punto che recitava:
“E’ fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
nel seguente modo
“Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;”
per le aziende che usufruiscono di agevolazioni sulla riduzione degli importi delle fideiussioni (per certificazioni ISO 14001 o Emas) sono ridotti da 180 a 90 gg i termini per l’adeguamento degli importi in caso di modifica delle condizioni a cui è subordinato il beneficio;
sono stati aggiornati alcuni riferimenti normativi e terminologie (esempio: l’introduzione del termine “tracciabilità”) e meglio definite le interazioni con altre norme applicabili a singoli casi o settori.
I nostri consulenti sono a disposizione per ogni informazione o chiarimento.
Cordiali saluti,
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